VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

BREVE SINTESI

Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica dell’impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche elettriche.
Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell’intero impianto elettrico.

La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.
Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni :

  • due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ( ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
  • cinque anni negli altri casi.
  • Gli Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati ( verifiche di legge) ogni due anni.

In base al DPR 462/01 le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.
La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente :

  • prima : il datore di lavoro aveva soltanto l’obbligo di denunciare l’impianto (modelli A,B,C) e in caso di mancata verifica degli impianti, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa);
  • ora : il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato o all’Asl/Arpa. In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla ad un Organismo Abilitato che dispone di sufficiente personale per effettuare le verifiche.

Impianti Esistenti 
Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare, per gli impianti già denunciati (modelli A,B,C), bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa).

Responsabilità 
Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:
responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull’impianto in seguito alla mancata verifica;
sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

Controlli 
Di fronte ad un controllo dell’autorità di pubblica vigilanza ( Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro etc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica di legge o quanto meno la lettera di richiesta della verifica periodica.

Obbligo di utilizzare Organismi Abilitati
Il datore di lavoro è responsabile della scelta dell’Organismo Abilitato in quanto le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o in alternativa dall’Asl/Arpa e non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Pertanto ed al fine di tutelare le imprese associate alla UAI, è stata siglata una Convenzione nazionale con la società ELLISSE – Organismo Abilitato, il quale, tramite i propri verificatori presenti su tutto il territorio nazionale, potrà fornire un servizio di qualità elevata ad un costo agevolato per le imprese associate.


DPR 43/2012 – REG. CE n. 303/2008 – PATENTINO DEL FRIGORIFERISTA