Rivalutazione beni d’impresa, nuova possibilità offerta dalla legge di stabilità 2014

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LE IMPRESE HANNO LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE DEI BENI RISULTANTI DAL BILANCIO AL 31.12.2012 E APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA. LA RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA NEL BILANCIO O RENDICONTO 2013.

La Legge di Stabilità 2014, all’art. 1, commi da 140 a 146, ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti a bilancio.
In particolare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea. A differenza della precedente rivalutazione (quella disposta dal D.L. n. 185/2008), questa volta possono essere rivalutati non solo i beni immobili, ma anche i beni mobili,come già avvenuto per la rivalutazione di cui alla Legge n. 342/2000, le cui disposizioni sono richiamate e applicabili in quanto compatibili. Restano esclusi solo gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
La rivalutazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva ed ha effetti sia ai fini fiscali che ai fini civilistici.

SOGGETTI INTERESSATI
Possono fruire della possibilità di rivalutare i beni d’impresa i soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti commerciali) che NON adottano i princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione del bilancio.
Inoltre, possono rivalutare i beni d’impresa anche i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone), in quanto il comma 146 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede che “si applicano, in quanto compatibili”, le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge n. 342/2000, che estendeva la possibilità, appunto, a tali imprese.
Non possono, invece, avvalersi della possibilità di rivalutare i beni d’impresa le società semplici, come era stato chiarito in passato dalla Circolare n. 57/E/2001.

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
La rivalutazione dei beni d’impresa avviene versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 10%. Grazie all’affrancamento, il saldo risulterà liberamente distribuibile ai soci.

Le imposte sostitutive (sia quella per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, sia quella per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali) devono essere versate in 3 rate annuali di pari importo senza interessi. In particolare, la prima va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, mentre le successive vanno versate entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Il perfezionamento della rivalutazione, tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 11/E/2009, non è collegato al versamento dell’imposta sostitutiva bensì all’indicazione del maggior valore rivalutato e della relativa imposta nel mod. UNICO.