Un nuovo modello di gestione del rischio

Screening

Il recente evento accaduto a Brandizzo, oltre al dramma umano e familiare, ha fatto emergere vecchie ferite mai riassorbite.

L’evento in sé fa affiorare due aspetti. Il primo riguarda la morte dei lavoratori come esseri umani, con tutto quel carico di indignazione che può scatenare, alla luce del fatto che queste persone (non operai!!) “sono” padri, mariti, figli, fratelli e comunque familiari di altre persone. Il secondo è relativo alla consapevolezza conscia o inconscia che questo evento possa ripetersi e che al momento, al di là di procedure, modelli, corsi di formazione ed altra sicurezza documentale, non vi siano elementi reali che possano garantire che tale evento “non si ripeta”.

Indipendentemente dalle responsabilità penali che saranno accertate dagli inquirenti e poi definite in sede giudiziale, a nostro modesto parere ci sembra più opportuno concentrarci sul secondo aspetto, poiché pur capendo l’interesse a comprendere gli eventi per effettuare tutte le valutazioni del caso, adesso il “pallino” è in mano agli Organi di Polizia Giudiziaria e agli eventuali consulenti di parte così come previsto dalla normativa vigente. Solo dopo approfondite indagini si potrà arrivare ad una “verità processuale”.

In linea generale molti infortuni accadono per la carenza delle condizioni di base legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e fin qui diventa facile scandalizzarsi (il datore di lavoro non ha formato i propri dipendenti!!! ….), mentre purtroppo diversi infortuni accadono pur in presenza di procedure operative codificate che in linea teorica, se rispettate, dovrebbero garantire la tutela del lavoratore impiegato, le quali, purtroppo non sempre possono tenere conto degli aspetti di percezione del rischio.

Questo non vuol dire che la documentazione e le procedure non siano importanti, anzi sono “importantissime”, ma dovrebbero far parte di un modello di gestione complessiva. Chi scrive, richiamando l’art. 15 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ripete come un “mantra” in ogni occasione che la Formazione è “misura generale di tutela”, quindi è del tutto evidente che tale formazione “minima” deve essere erogata e gestita con protocolli che dimostrino l’erogazione stessa (registri, attestati, contenuti etc.).

Ma oggi è del tutto chiaro che ci troviamo di fronte ad un problema reale di inefficacia sistemica della Formazione, intesa come processo formativo completo e non come erogazione art. 37 D.lgs 81/08 e s.m.i..

Purtroppo, questo non è l’unico problema, ma è sicuramente un problema. Lo dimostra la discussione che sta nascendo intorno alla bozza attualmente in circolazione di quello che dovrebbe essere “il Nuovo Accordo Stato Regioni” che regola i processi formativi alla luce dell’emanazione della Legge n 215/2021.

Vi è un grosso fermento (e lo comprendiamo poiché si parla di business) su quelli che potranno erogare formazione specifica quali soggetti formatori Ope Legis, mentre tutta la discussione latita sulle modalità operative legate alla erogazione della formazione. Si aumentano delle ore di formazione qua e là, si definiscono i programmi, cosa si può fare con la formazione a distanza, perdendo una grande occasione di riflessione complessiva.

Un Test purtroppo, sotto il profilo pratico, non garantisce “efficacia applicativa” della formazione, ma semmai, una conoscenza didattica della materia. Ovviamente, qui qualcuno potrà obbiettare che la norma parla anche di addestramento e che vi sono docenti formatori molto preparati e seguiti dai propri discenti, ma questo aspetto nessuno lo esclude, anzi, semmai accentua la necessità di effettuare una valutazione di tipo sistemico, poiché un infortunio specie se mortale, non impatta solo sull’azienda e sui familiari del de cuius, ma sull’intera società. Inoltre, parlando di prevenzione e formazione non possiamo porre tutto sulla speranza di trovare docenti formatori capaci e competenti (soprattutto capaci di erogare realmente formazione in aula quanto a distanza), ma dobbiamo creare le condizioni affinchè via sia un reale effetto percettivo.

Molto è stato scritto sulla percezione del rischio e sulla percezione del rischio dal punto di vista psicologico (principalmente) e dal punto di vista sociologico, ma dal punto di vista pratico i risultati tardano ad arrivare, poiché vi è sempre un problema applicativo.

E’ utile ricordare che oltre agli infortuni mortali, agli infortuni gravi che generano invalidità permanente, alle malattie professionali, agli infortuni “ordinari”, esistono i “near miss”, i quali dal punto di vista della valutazione dei rischi aziendali, intesi anche quali rischi da valutare all’interno dei sistemi di gestione, sono attualmente una grande incognita.

Infatti, dobbiamo ricordarci cosa è accaduto dopo l’emanazione del T.U. sicurezza in tema di “Rivalsa” da parte dell’INAIL con tutto quello che comporta a carico dei datori di lavoro, senza volerci addentrare in questa sede sulla questione delle azioni di regresso.

Oggi, i pochi sistemi di gestione SSL e i MOGC 231 realmente efficaci, assumono una valenza fondamentale e molto importante per quanto riguarda la tutela “penale” dell’organizzazione e dei soggetti coinvolti, poiché aderenti alle previsioni normative, ma per il resto la strada è ancora lunga.

Ritornando agli aspetti formativi come previsti dal “nuovo” art. 37 del T.U., è stata sicuramente accolta con favore l’obbligatorietà della formazione del Datore di lavoro, anche se ancor oggi, in alcune aziende non si comprende chi sia il Datore di Lavoro, ma non si comprende altresì tutta la discussione nata intorno ai programmi formativi previsti dal nuovo Accordo Stato Regioni e relativi a questa figura.

Dobbiamo limitarci a fornire un Attestato al datore di lavoro o approfittarne per portarlo a conoscenza di aspetti che dovrebbe già conoscere in virtù di quanto previsto dall’art. 2087 del codice civile. Non è più utile rispolverare i concetti di “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando”?? Non è più utile commentare con il datore di lavoro alcune Sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione Penale in tema di “Responsabilità penale della persona giuridica”, facendogli comprendere a quali rischi REALI e PATRIMONIALI si espone??

Ovviamente, non dobbiamo mai dimenticare il contesto economico nel quale viviamo, perché questo ha sicuramente un impatto sulla gestione e percezione dei rischi da parte dei lavoratori e dei responsabili di funzione.

In tale ambito sono stati predisposti alcuni modelli procedurali che a breve saranno liberamente diffusi, anche per garantire un confronto critico con tutti i soggetti interessati a creare azioni di miglioramento continuo nell’interesse generale.

Il CTS CNEBIFIR