I requisiti strutturali per mettersi in proprio

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Per mettersi in proprio è necessario anche scegliere il luogo fisico per lo svolgimento dell’attività. Oltre alla scelta dislocativa sarà bene tener conto dei requisiti strutturali previsti entro le norme vigenti.

I principali requisiti che un locale deve possedere affinché tutto si possa svolgere in conformità con le disposizioni che la legge impone sono:
– Impianto elettrico;
– Sicurezza degli impianti;
– Norme di sicurezza;
– Contratto di locazione.
Impianto elettrico
Uno dei requisiti fondamentali del nostro locale può essere di sicuro quello relativo all’impianto elettrico. Una volta progettato quest’ultimo, si procederà con l’installazione e con la prescritta certificazione.La dichiarazione di conformità contiene informazioni sulla procedura di installazione, sulla tipologia di materiali utilizzati, sulle norme seguite e sull’ubicazione dell’impianto.A corredo, saranno acclusi una serie di allegati (alcuni dei quali obbligatori, pena la nullità della dichiarazione):
il progetto o lo schema d’impianto;
la relazione tipologica (o l’elenco dei materiali);
il certificato d’iscrizione alla Camera di commercio.
Sicurezza degli impianti
In base all’art. 28 d.lgs. n. 81/2008, l’azienda è tenuta a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR).
Dal 1° giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero degli addetti, devono possedere il documento cartaceo da cui risulta la procedura eseguita per rilevare i rischi presenti in azienda.Per maggiori approfondimenti acquista la guida “Documento di valutazione del rischio e stress da lavoro correlato” a cura di Staiano Avv. Staiano
Contratto di locazione
Una volta valutato che il locale risponde alle caratteristiche richieste per l’apertura, si procede- rà alla predisposizione del contratto di locazione.

Il contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni dalla data della stipula presso l’Agenzia delle entrate:
con modalità telematica (online): obbligatoria per i possessori di oltre 10 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici;
con modalità tradizionale (cartacea): è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate per compilare il modello 69 dopo avere effettuato il pagamento dell’imposta di registro. Le parti contraenti devono calcolare il tributo e versarlo presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale;
incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto. Il canone annuale è soggetto all’imposta di registro (1%, se è prevista anche l’applicazione dell’Iva – 2% negli altri casi). Il versamento dell’imposta va effettuato con modello F23 e va ripartito equamente tra conduttore e locatore, salvo accordi diversi. Una volta eseguito il versamento ed apposte marche da bollo per € 16 andrà presentato presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per la registrazione. Il limite di deposito cauzionale richiedibile dal locatore è pari a 3 mensilità