Legge di stabilità 2015: il nuovo regime forfettario per gli autonomi

63503204d18160dd6a733e989b70c404_l

L’ARTICOLO 9 DELLA BOZZA DEL DISEGNO DI “LEGGE DI STABILITÀ 2015”, PREVEDE UNA PROFONDA RIFORMA DEI REGIMI FISCALI AGEVOLATI. LA LINEA SEGUITA DAL GOVERNO È QUELLO DI RIDURRE A TRE (ORDINARIO, SEMPLIFICATO E FORFETTARIO) I REGIMI FISCALI OGGI PREVISTI.
Si tratta di un disegno di legge che potrà, pertanto, subire modifiche nell’iter di approvazione parlamentare. E’ ragionevolmente prevedibile, tuttavia, che l’impianto della riforma rimarrà quello descritto di seguito.

Requisiti d’accesso

Il nuovo regime forfettario è riservato ai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno precedente: – hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all’anno, non superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d’attività ATECO; – hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi; – si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro.

L’adesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata nel modello AA9 con il quale si richiede l’attribuzione della partita IVA.

Esclusioni

Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che: – si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito; – non sono residenti in Italia, salvo eccezioni; – effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; – partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Adempimenti ed esoneri

I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario: – ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti; – ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta.

Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%. Per i primi 3 periodi d’attività, in presenza di alcuni specifici requisiti, il reddito imponibile è ridotto di un terzo.

Sotto l’aspetto degli adempimenti formali i contribuenti:

– sono tenuti esclusivamente a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali ricevute; – devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non trovano applicazione gli studi di settore (salvo la richiesta di particolari informazioni in dichiarazione sulla base di quanto previsto da un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e la ritenuta d’acconto (su specifica richiesta formulata dal contribuente al cessionario/committente).

Cessazione del regime forfettario

Il regime forfettario cessa la sua applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti d’accesso o si rientra in una delle fattispecie di esclusione.

Rapporti con i precedenti regimi agevolati

In generale viene prevista l’abrogazione di tutti i precedenti regimi di favore (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato) che confluiscono, già a partire dal 2015, nel nuovo regime forfettario, salvo l’opzione per il regime di tassazione ordinario.

Per i contribuenti che hanno applicato nel corso del 2014 il “regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, tuttavia, è consentito di proseguire nell’applicazione dello stesso fino al termine del quinquennio agevolato e, comunque, sino al compimento dei 35 anni d’età.