Redditometro: le spese d’impresa e dei professionisti

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Il Redditometro non riguarda le spese esclusive per l’attività dell’impresa o del professionista ma include quelle per beni ad uso promiscuo come le auto aziendali, il computer e il cellulare: ecco i dettagli. Redditometro, le spese d’impresa e dei professionisti. Non rientrano nel Redditometro le spese sostenute dalla persona fisica per beni e servizi destinati ad attività d’impresa o esercizio di arti e professioni:

lo ha stabilito il DM sul Redditometro 2013, ma attenzione ai beni ad uso promiscuo, per i quali la situazione è più complessa. Vediamo come imprenditori e liberi professionisti devono considerare le proprie entrate ai fini del Redditometro.

Spese di lavoro

Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto sul Redditometro (scarica il decreto) esclude dall’accertamento sintetico le spese aziendali e professionali: «Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione». La norma parla dunque di beni “esclusivamente ed effettivamente” utilizzati nell’attività di impresa o professionale, esplicitando un criterio abbastanza stringente. Per esempio, non rientrano nel Redditometro spese come l’acquisto di un macchinario utile all’impresa o le spese dello studio professionale dell’avvocato.

Spese per beni ad uso promiscuo

Per i beni di uso promiscuo, il discorso è essere più complicato. Si pensi all’auto aziendale. In buona parte sarà da considerare fra le voci del Redditometro: in questo caso bisogna infatti applicare l’art. 164 del Tuir, che prevede una quota di deducibilità (inerente l’utilizzo anche professionale dell’auto) del 20% (era al 40%, ma è stata ridotta prima al 27,5% dalla Riforma del Lavoro e successivamente al 20% dalla Legge di Stabilità 2013). Significa che le spese relative alla parte restante (80%) sono fiscalmente da attribuire alla persona fisica, rientrando quindi nel Redditometro.

Ricordiamo che, sempre per disposizione del Tuir, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, sempre nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo. Sono diversi i casi di autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti (qui la deducibilità è molto più alta, al 70%), o per quelle di agenti e rappresentanti (deducibilità all’80%).

Altre tipologie di beni mobili, come il pc o il telefono, in genere sono deducibili al 50%. Comunque, valgono tutte le precedenti leggi in materia di trattamento fiscale dei beni dati in uso ai dipendenti, o utilizzati dai professionisti per le loro attività. La regola da tener presente è che tutto quello che non rientra nel reddito d’impresa o nelle relative deduzioni è da considerarsi reddito del singolo, e quindi rileva ai fini del Redditometro. Per imprenditori e lavoratori autonomi, infine, attenzione all‘adeguamento del reddito d’impresa all’effettiva capacità di spesa del contribuente. I

n sostanza, se l’unica fonte reddituale di un soggetto è determinata dal reddito d’impresa, il Fisco tiene conto del fatto che il reddito reale finanziario disponibile può essere diverso da quello dichiarato ai fini fiscali (circolare Agenzia delle Entrate 25/E/2012, risposta al quesito 8.1, sul nuovo accertamento sintetico). Sempre per imprenditori e autonomi, un eventuale accertamento da Redditometro blocca poi la possibilità di fare altri accertamenti sintetici, come ad esempio gli studi di settore.