Anche gli artigiani non iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) potranno ottenere la Cig. Secondo le regole stabilite dal FSBA, infatti, sarebbero stati obbligati a corrispondere le quote contributive, passate e future, per ottenere in cambio l’erogazione della cassa integrazione con causale Covid-19. Il Tar del Lazio, però, ha sospeso la procedura di iscrizione al fondo e obbligato FSBA a predisporre una semplice richiesta per ottenere l’integrazione salariale senza assunzione di un vincolo contributivo. All’indomani dell’approvazione del decreto Cura Italia, con riferimento al comparto artigiano, è sorto un acceso dibattito sull’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato, apparentemente necessaria ad accedere alla cassa integrazione con causale Covid-19. Da più parti si è levata la protesta degli artigiani e della categoria dei consulenti del lavoro, ma l’Ente bilaterale che gestisce il Fondo, pur avendo ricevuto un trasferimento di risorse pubbliche a sostegno della Cig pari a 60 milioni di euro, ha mantenuto ferma la propria posizione, affermando che l’iscrizione è dovuta per legge. A risolvere la controversia è intervenuto il presidente del Tar del Lazio – Roma, sez. III quater Riccardo Savoia che, in accoglimento della richiesta avanzata da un artigiano difeso dallo studio legale Leone Fell & C., ha riconosciuto il diritto di presentare la domanda di integrazione salariale senza previa iscrizione a FSBA ed Ebna.